LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Dal 15/04/07 è in vigore il Titolo IV capo III - Territorio Rurale - della LR n. 1/2005 'Norme per il Governo del territorio', attivato con il Regolamento di Attuazione n. 5/R del 9/2/2007. E' abrogata la LR 64/95 ed il Regolamento di attuazione n. 4/97.
Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate nell'ambito del territorio rurale dagli Strumenti Urbanistici Comunali, sono consentiti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani.
L.R. 03/01/2005 n. 1 - 'Norme per il governo del territorio' - Titolo IV, capo III -Il Territorio Rurale-
ed il relativo:
PROCEDURE
1. Occorre l'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per interventi di:- nuova costruzione di edifici rurali di cui ai punti 3 e 4 (abitazioni e/o annessi agricoli);- ristrutturazioni urbanistiche;
- trasferimenti, sostituzioni, ampliamenti volumetrici di edifici rurali oltre i limiti di cuiall'art. 43 comma 3° della LR 1/05 ;
- mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici in aziende con dimensioni superiori a quelle di cui all'art. 2 del Regolamento di Attuazione n. 5/R del 9/2/07, della LR 1/05;
2. Il P.A.P.M.A.A. (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale) è presentato dall'Imprenditore Agricolo Professionale (I A P) così come definito dalle vigenti norme in materia, con relativa documentazione allegata, e deve essere presentato al comune territorialmente competente in n. 4 copie salvo verifica per quanto stabilito dai Regolamenti Comunali, che provvederà ad inviarlo per i pareri di competenza a: - Comunità Montana (2 copie)
- Provincia (1 copia).Per aziende sovracomunali deve essere presentato nell'identico testo in tutti i comuni interessati.
3. La realizzazione di nuovi edifici rurali per uso abitativo e/o di annessi agricoli, è ammessa solo per l'Imprenditore Agricolo Professionale (I A P) così come definito dalle vigenti norme in materia.
4. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è ammessa solo se prevista dagli strumenti urbanistici comunali art. 41 comma 2° LR1/05-.
5. La realizzazione di annessi agricoli, richiesta da soggetti diversi dagli I A P è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali art. 41 comma 5° LR 1/05-.
6. La realizzazione di annessi agricoli al servizio di superfici fondiarie inferiori a quelle minime stabilite all'art. 2 del Reg. Att. n. 5/R-2007, o eccedenti la capacità produttiva aziendale, è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali art. 41comma 7° LR 1/05 -.
7. L'installazione di 'manufatti precari' per le attività delle aziende agricole, è ammessa come previsto all'art. 7 Reg. Att. n. 5/R-2007 e/o come eventualmente disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali
8. Sono ammessi alcuni interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, facente parte di aziende agricole, art. 43 LR 1/05, salvo limiti e condizioni previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
P.A.P.M.A.A. (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale)
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