Catasto delle Aree Percorse da Fuoco

Catasto Aree Percorse dal Fuoco 

 
La Comunità Montana Montagna Fiorentina, in base a quanto stabilito dall'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e avendo assunto la gestione associata, pubblica gli elenchi delle aree percorse dal fuoco per i Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina, con l'imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente.
Per informazioni Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito forestale.
Comunità Montana Montagna Fiorentina
 Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile
 Via XXV Aprile n° 10 - 50068 Rufina (FI)
 Telefono 055 839661- 0558396638-0558396639 - Fax 055 8396634
 e-mail: vincolo@montagnafiorentina.it
Il catasto istituito per gli incendi verificatesi a partire dal 1 Gennaio 2003 è consultabile ai seguenti indirizzi web:
1.    Sistema Informativo Territoriali della Comunità Montana Montagna Fiorentina
2.     Scaricando i file divisi per anno in fondo a questa pagina.
Il catasto dei boschi e dei pascoli entro 50 metri dai boschi relativo agli incendi verificatesi nell'anno 2009 è stato recentemente approvato con deliberazione della giunta della Comunità Montana Montagna Fiorentina n. 27 del 26/3/2010, tale documentazione è scaricabile in da qui.

 La Normativa

 

 L'elenco delle aree candidate a essere inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco, comprende le aree boscate colpite da incendio e le aree a pascolo entro i 50 metri dalle precedenti aree boscate.

Nelle aree elencate, se inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco saranno vietate le seguenti attività (ai sensi dell'art. 76 c 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche e integrazioni di seguito riportati)- Estratto art. 76 L.R. 39/2000:
Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
 
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.
 

Catasto In Vigore Elenchi Particelle e Cartografie Terreni Vincolati 

E' possibile scaricare e consultare le cartografie e gli elenchi relativi ai terreni inseriti nel catasto
  1. Incendi Anni 2003-2004 (file zip)
  2. Incendi Anno 2005 (file zip)
  3. Incendi Anno 2006 (file zip)
  4. Incendi Anno 2007 (file zip)
  5. Incendi Anno 2008 (file zip)
  6. Incendi Anno 2009 (file zip)